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La
legge 1° marzo 2005, n. 26, di conversione del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (in GU
n. 50 del 2.3.2005), ha prorogato al 31
dicembre 2005 il termine, in scadenza il
prossimo 30 giugno, per l’adozione delle misure minime
di sicurezza (compreso il DPS) di cui al decreto
legislativo n. 196/03, “Codice della privacy”, che
non erano previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
Differito
anche il termine del 30 settembre 2005 previsto per
il titolare che, alla data di entrata in vigore
del codice, disponesse di strumenti
elettronici che, per obiettive ragioni
tecniche, non consentissero in tutto o in
parte l’immediata applicazione delle misure
minime: questi dovrà descrivere le medesime ragioni in
un documento a data certa da conservare presso la
propria struttura, adottando comunque ogni possibile
misura di sicurezza in relazione agli strumenti
elettronici detenuti, in modo da evitare, anche sulla
base di idonee misure organizzative, logistiche o
procedurali, un incremento dei rischi
e adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il
31 marzo 2006.
Per
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