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Si
richiama l'attenzione che dal
2 giugno 2006
entrano in applicazione le disposizioni previste
dall'art.17 della
Legge
6 febbraio 2006, n. 38
"Disposizioni
in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio
2006
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Art.
17.
1. Gli operatori
turistici che organizzano viaggi collettivi o
individuali in Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere
dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera
evidente nei materiali
propagandistici,
nei programmi,
nei documenti
di viaggio consegnati agli utenti,
nonche' nei propri cataloghi
generali o relativi a singole destinazioni,
la seguente avvertenza: "Comunicazione
obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n.38
del 6 febbraio 2006, n.38 - La legge italiana punisce
con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e
la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".
2. La disposizione
di cui al comma 1 si applica con riferimento ai
materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti
utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli operatori
turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'irrogazione
della sanzione provvede il Ministero delle attivitą
produttive.
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