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DA LUGLIO PARZIALE APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1107/06 PER L’ASSISTENZA DI PASSEGGERI DISABILI E A MOBILITA’ RIDOTTA NEL TRASPORTO AEREO

L’ENAC informa che a partire dal 26 luglio 2007 trova parziale applicazione il Regolamento europeo (CE)1107/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L204/1 del 26.07.2006, che stabilisce una serie di regole per la tutela e l’assistenza delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo. L’applicazione totale del Regolamento decorrerà dal 26 luglio 2008. In particolare, la normativa applicata da oggi garantirà pari trattamento ai passeggeri con mobilità ridotta imponendo l’obbligo alla compagnia aerea di accettarne la prenotazione o di imbarcarli da e per un aeroporto dell’ Unione Europea, sempre che l’utente sia in possesso di un biglietto e di una prenotazione.

Le nuove regole vengono applicate su tutti i voli (di linea o non) in partenza o in transito da un aeroporto comunitario e su tutti i voli in partenza da un paese terzo con destinazione un aeroporto dell’Unione Europea, nel caso in cui la compagnia sia comunitaria. Il Regolamento vieta a tutte le compagnie aeree e agli operatori turistici di rifiutare le prenotazioni e il trasporto di passeggeri con problemi di mobilità, salvo giustificate ragioni di sicurezza o laddove le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendano fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto. In caso di rifiuto del trasporto per i suddetti giustificati motivi il vettore ha l’obbligo di informare il passeggero sulle motivazioni del mancato imbarco e di formalizzare per iscritto entro 5 giorni lavorativi tali ragioni, se la persona interessata ne fa richiesta. Al passeggero con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l’imbarco e all’eventuale accompagnatore viene offerto dal vettore il rimborso del biglietto o il volo alternativo.

La parte del Regolamento in vigore dal 26 luglio 2008 permetterà invece agli utenti del trasporto aereo con problemi di mobilità di ricevere assistenza gratuita in tutti gli hub europei e a bordo degli aerei.

I reclami, in caso di violazione dei diritti indicati nel Regolamento, potranno essere rivolti in prima istanza alla compagnia aerea e, in caso di mancanza di risposte adeguate, all’ENAC. L’Ente, con decreto ministeriale, è stato designato infatti “organismo responsabile dell’applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 5 luglio 2006, n.1107, concernete i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo”.

Entro la fine dell’anno si dovrà arrivare all’emanazione di una Circolare ENAC sull’argomento che fisserà in maniera chiara ruoli, responsabilità e gli aspetti procedurali relativi ai vari articoli chiedendo il contributo delle Associazioni nazionali rappresentative dei passeggeri con disabilità e dei passeggeri a mobilità ridotta già nella fase preparatoria della Circolare. 

Fonte: www.enac-italia.it

Testo del Reg. CE 1107/06 in formato pdf

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n. 7 - 3 agosto 2007

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