L’ENAC informa che
a partire dal 26
luglio 2007 trova parziale applicazione il Regolamento
europeo (CE)1107/2006, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L204/1 del 26.07.2006,
che stabilisce una serie di regole per la tutela e l’assistenza
delle persone con disabilità e delle persone a
mobilità ridotta nel trasporto aereo. L’applicazione
totale del Regolamento decorrerà dal 26 luglio 2008. In
particolare, la normativa applicata da oggi garantirà
pari trattamento ai passeggeri con mobilità ridotta
imponendo l’obbligo alla compagnia aerea di accettarne
la prenotazione o di imbarcarli da e per un aeroporto
dell’ Unione Europea, sempre che l’utente sia in
possesso di un biglietto e di una prenotazione.
Le nuove regole vengono applicate su tutti i voli (di
linea o non) in partenza o in transito da un aeroporto
comunitario e su tutti i voli in partenza da un paese
terzo con destinazione un aeroporto dell’Unione
Europea, nel caso in cui la compagnia sia comunitaria.
Il Regolamento vieta a tutte le compagnie aeree e agli
operatori turistici di rifiutare le prenotazioni e il
trasporto di passeggeri con problemi di mobilità, salvo
giustificate ragioni di sicurezza o laddove le
dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni
rendano fisicamente impossibile l’imbarco o il
trasporto. In caso di rifiuto del trasporto per i
suddetti giustificati motivi il vettore ha l’obbligo
di informare il passeggero sulle motivazioni del mancato
imbarco e di formalizzare per iscritto entro 5 giorni
lavorativi tali ragioni, se la persona interessata ne fa
richiesta. Al passeggero con disabilità o a mobilità
ridotta cui sia stato rifiutato l’imbarco e all’eventuale
accompagnatore viene offerto dal vettore il rimborso del
biglietto o il volo alternativo.
La parte del Regolamento in vigore dal 26 luglio 2008
permetterà invece agli utenti del trasporto aereo con
problemi di mobilità di ricevere assistenza gratuita in
tutti gli hub europei e a bordo degli aerei.
I reclami, in caso di violazione dei diritti indicati
nel Regolamento, potranno essere rivolti in prima
istanza alla compagnia aerea e, in caso di mancanza di
risposte adeguate, all’ENAC. L’Ente, con decreto
ministeriale, è stato designato infatti “organismo
responsabile dell’applicazione del regolamento del
Parlamento europeo e del consiglio del 5 luglio 2006, n.1107,
concernete i diritti delle persone con disabilità e
delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo”.
Entro la fine dell’anno si dovrà arrivare all’emanazione
di una Circolare ENAC sull’argomento che fisserà in
maniera chiara ruoli, responsabilità e gli aspetti
procedurali relativi ai vari articoli chiedendo il
contributo delle Associazioni nazionali rappresentative
dei passeggeri con disabilità e dei passeggeri a
mobilità ridotta già nella fase preparatoria della
Circolare.
Fonte: www.enac-italia.it
Testo
del Reg. CE 1107/06
in formato
pdf