Applicazione ADS UE-CINA.
Compilazione schede da parte
degli operatori italiani del turismo

Il 30 ottobre 2003 è stato firmato un tra la Comunità Europea e l'Amministrazione Nazionale del Turismo della Repubblica Popolare Cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese (ADS).

Il Memorandum, che troverà applicazione nei confronti dei soggetti di nazionalità cinese che intendano recarsi nel territorio comunitario a proprie spese e per fini turistici, riconosce alla Comunità Europea (tranne Danimarca, Irlanda e Regno Unito) lo status di "approved destination", facilitando con ciò il rilascio del visto necessario per l'ingresso nei paesi membri e definendo una disciplina speciale compatibile con l'acquis di Shengen (libera circolazione delle persone).

La procedura si applica esclusivamente, come già detto, nei confronti di gruppi di cittadini cinesi che intendano entrare nel territorio europeo per fini turistici.
I partecipanti al viaggio, inoltre, devono entrare ed uscire dal territorio UE in gruppo e devono essere non meno di cinque.

Ai fini del rilascio del visto è previsto che la Repubblica Popolare Cinese individui le agenzie turistiche in territorio cinese che siano autorizzate ad organizzare viaggi nei paesi UE. Dette agenzie devono essere accreditate presso le ambasciate ed i consolati degli Stati membri in qualità di rappresentanti dei richiedenti di visto.
Essi devono riconoscere ai soggetti abilitati a presentare domande di visto per un gruppo turistico, il diritto di accedere alle rappresentanze diplomatiche, mediante presentazione di apposito documento identificativo.

Ai fini della presentazione della domanda di visto, le agenzie designate devono presentare apposita documentazione, ossia una comunicazione firmata dal legale rappresentante, che riporti le informazioni circa il viaggio, una certificazione attestante il pagamento dei costi del viaggio, una polizza assicurativa, l'elenco dei partecipanti, nonché il passaporto di questi ultimi e la domanda di rilascio del visto.

Responsabile del procedimento di rilascio del visto è lo Stato membro che costituisce l'unica o la principale destinazione del viaggio programmato.
Ove ciò non sia determinabile, lo Stato responsabile sarà il paese nel cui territorio avvenga il primo ingresso del gruppo.

Il visto è rilasciato conformemente alla disciplina vigente, ossia l'articolo 10 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ed è valido in tutto il territorio Schengen per un periodo massimo di 30 giorni.

All'interno del Memorandum vi è la dichiarazione congiunta sulle disposizioni di attuazione dell'accordo in cui la Comunità raccomanda agli Stati membri ed ai loro prestatori di servizi turistici di fornire alla Repubblica Popolare Cinese un elenco delle agenzie viaggio del loro territorio, compresi gli elementi identificativi (indirizzi, telefono, fax, e-mail e persone di contatto).

Le agenzie di viaggio di entrambe le parti contraenti sono autorizzate a selezionare i loro partner commerciali dall'altra parte contraente dagli elenchi messi a disposizione e a concludere contratti con essi.
Dette agenzie di viaggio sono responsabili di tutte le modalità commerciali riguardanti il viaggio, come i programmi di viaggio, i costi, i servizi ed i pagamenti previsti dal contratto di viaggio con i rispettivi partner commerciali.

L'articolo 5 del Memorandum stabilisce che le agenzie di viaggio cinesi designate e le agenzie di viaggio della Comunità partecipanti sono tenute a comunicare senza indugio alle rispettive autorità, eventuali turisti che mancano dal gruppo ed eventuali turisti che non sono tornati in Cina.

In caso di superamento illegale della durata del soggiorno di un turista le agenzie di viaggio collaborano immediatamente per contribuire al rimpatrio e all'accoglienza del turista, che sarà riammesso dal governo cinese.
Il costo del biglietto aereo è a carico del turista ma se questi non ha mezzi sufficienti è a carico della competente autorità dello stato membro interessato che può poi rivalersi sulla agenzia di viaggio cinese designata.

Le parti contraenti, infine, prendono atto che, oltre all'accompagnatore turistico obbligatorio, fornito dalle agenzie di viaggio cinesi, le agenzie di viaggio della Comunità possano fornire guide turistiche per ciascun gruppo di turisti cinese per l'intera durata del soggiorno sul territorio della Comunità.

Applicazione del Memorandum di intesa in Italia

In sede di applicazione dell'accordo in oggetto, si comunica a tutti gli operatori turistici, interessati ad essere segnalati alle controparti cinesi come operatori autorizzati, che in data 3 marzo 2004 sono state definite le modalità e le procedure con cui gli operatori turistici italiani potranno segnalarsi per l'inserimento nell'elenco che la Commissione europea trasmetterà alla Amministrazione Nazionale del Turismo della Repubblica Popolare cinese.

L'inserimento in detto elenco, che sarà aggiornato e rivisto ogni sei mesi, consentirà di interagire con le agenzie cinesi autorizzate all'outgoing verso l'Europa (ad oggi in numero di 528).

Ai fini dell'inserimento è necessario compilare e inviare la scheda on-line entro e non oltre il 24 marzo 2004 all'indirizzo internet http://www.enit.it.

Dopo aver inviato via internet la scheda in oggetto, tutti gli operatori dovranno stampare e sottoscrivere la scheda stessa come autocertificazione (legge 59/97) e trasmetterla anche via fax al numero 067732586 del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il turismo - Gruppo di lavoro per l'attuazione dell'Accordo ADS UE-CINA - c.a. Dr. Roberto Rocca - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184- Roma.

Sarà cura del MAP, dopo la suddetta scadenza, provvedere alla comunicazione alla Commissione Europea dell'elenco degli operatori, per il successivo inoltro alle autorità cinesi.