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Applicazione
ADS UE-CINA. Il 30 ottobre 2003 è stato firmato un tra la Comunità Europea e l'Amministrazione Nazionale del Turismo della Repubblica Popolare Cinese sui visti e sulle questioni affini riguardanti i gruppi turistici provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese (ADS). Il Memorandum, che troverà applicazione nei confronti dei soggetti di nazionalità cinese che intendano recarsi nel territorio comunitario a proprie spese e per fini turistici, riconosce alla Comunità Europea (tranne Danimarca, Irlanda e Regno Unito) lo status di "approved destination", facilitando con ciò il rilascio del visto necessario per l'ingresso nei paesi membri e definendo una disciplina speciale compatibile con l'acquis di Shengen (libera circolazione delle persone). La procedura si applica
esclusivamente, come già detto, nei confronti di gruppi di cittadini
cinesi che intendano entrare nel territorio europeo per fini turistici. Ai fini del rilascio del visto
è previsto che la Repubblica Popolare Cinese individui le agenzie turistiche in
territorio cinese che siano autorizzate ad organizzare viaggi nei paesi UE.
Dette agenzie devono essere accreditate presso le ambasciate ed i consolati
degli Stati membri in qualità di rappresentanti dei richiedenti di visto. Ai fini della presentazione della domanda di visto, le agenzie designate devono presentare apposita documentazione, ossia una comunicazione firmata dal legale rappresentante, che riporti le informazioni circa il viaggio, una certificazione attestante il pagamento dei costi del viaggio, una polizza assicurativa, l'elenco dei partecipanti, nonché il passaporto di questi ultimi e la domanda di rilascio del visto. Responsabile del procedimento
di rilascio del visto è lo Stato membro che costituisce l'unica o la principale
destinazione del viaggio programmato. Il visto è rilasciato conformemente alla disciplina vigente, ossia l'articolo 10 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ed è valido in tutto il territorio Schengen per un periodo massimo di 30 giorni. All'interno del Memorandum vi è la dichiarazione congiunta sulle disposizioni di attuazione dell'accordo in cui la Comunità raccomanda agli Stati membri ed ai loro prestatori di servizi turistici di fornire alla Repubblica Popolare Cinese un elenco delle agenzie viaggio del loro territorio, compresi gli elementi identificativi (indirizzi, telefono, fax, e-mail e persone di contatto). Le agenzie di viaggio di
entrambe le parti contraenti sono autorizzate a selezionare i loro partner
commerciali dall'altra parte contraente dagli elenchi messi a disposizione e a
concludere contratti con essi. L'articolo 5 del Memorandum stabilisce che le agenzie di viaggio cinesi designate e le agenzie di viaggio della Comunità partecipanti sono tenute a comunicare senza indugio alle rispettive autorità, eventuali turisti che mancano dal gruppo ed eventuali turisti che non sono tornati in Cina. In caso di superamento illegale
della durata del soggiorno di un turista le agenzie di viaggio collaborano
immediatamente per contribuire al rimpatrio e all'accoglienza del turista, che
sarà riammesso dal governo cinese. Le parti contraenti, infine, prendono atto che, oltre all'accompagnatore turistico obbligatorio, fornito dalle agenzie di viaggio cinesi, le agenzie di viaggio della Comunità possano fornire guide turistiche per ciascun gruppo di turisti cinese per l'intera durata del soggiorno sul territorio della Comunità.
In sede di applicazione dell'accordo in oggetto, si comunica a tutti gli operatori turistici, interessati ad essere segnalati alle controparti cinesi come operatori autorizzati, che in data 3 marzo 2004 sono state definite le modalità e le procedure con cui gli operatori turistici italiani potranno segnalarsi per l'inserimento nell'elenco che la Commissione europea trasmetterà alla Amministrazione Nazionale del Turismo della Repubblica Popolare cinese. L'inserimento in detto elenco, che sarà aggiornato e rivisto ogni sei mesi, consentirà di interagire con le agenzie cinesi autorizzate all'outgoing verso l'Europa (ad oggi in numero di 528). Ai fini dell'inserimento è necessario compilare e inviare la scheda on-line entro e non oltre il 24 marzo 2004 all'indirizzo internet http://www.enit.it. Dopo aver inviato via internet la scheda in oggetto, tutti gli operatori dovranno stampare e sottoscrivere la scheda stessa come autocertificazione (legge 59/97) e trasmetterla anche via fax al numero 067732586 del Ministero delle attività produttive - Direzione Generale per il turismo - Gruppo di lavoro per l'attuazione dell'Accordo ADS UE-CINA - c.a. Dr. Roberto Rocca - Via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184- Roma. Sarà cura del MAP, dopo la suddetta scadenza, provvedere alla comunicazione alla Commissione Europea dell'elenco degli operatori, per il successivo inoltro alle autorità cinesi. |